L’allegato IV, punto 2, della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che l’aliquota IVA ridotta può essere applicata unicamente a servizi intesi alla ristrutturazione e alla riparazione di abitazioni private che, al momento dell’esecuzione di tali interventi, siano utilizzate come abitazioni private.
Ricorre un uso come abitazione privata anche se il destinatario della prestazione abbia lasciato l’immobile ad un terzo come abitazione. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta non è tuttavia necessario che l’abitazione sia abitata durante l’esecuzione della prestazione.
Queste le conclusioni contenute nella sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, depositata l’11 gennaio 2024 (Causa C 433/2022).