Il Comma 15, Art. 1 della Legge di Bilancio 2024 (L. 30 dicembre 2023, n. 213) prevede, in via eccezionale e per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per i rapporti di lavoro dipendente, il riconoscimento di un esonero (senza effetti sul rateo di tredicesima) sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 6 punti percentuali, se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima.
Tale esonero è incrementato di un ulteriore punto percentuale, senza effetti sul rateo di tredicesima, se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.
La mirusa non si applica ai rapporti di lavoro domestico.
A differenza di quanto previsto per gli anni 2022 e 2023, per i periodi paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 l’esonero non si applica alla tredicesima mensilità e alle eventuali ulteriori mensilità aggiuntive.
Tenuto conto dell’eccezionalità della misura, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.