Nell’accogliere l’appello del Fisco, la Cgt di secondo grado di Firenze osserva che l’intento elusivo affiora anche dal comportamento “inconsueto” adottato dal contribuente rispetto all’operazione.
Nel sistema tributario italiano il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo che preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l’uso distorto, benché non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei a ottenere un’agevolazione o un risparmio d’imposta, in mancanza di ragioni economicamente apprezzabili, diverse dal solo conseguimento di meri benefici fiscali, che giustifichino l’operazione.
È quanto ha stabilito, accogliendo un appello dell’amministrazione finanziaria, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana con la sentenza n. 1165 del 17 novembre 2023.