Il Ministero della Giustizia, nella sezione “Filo diretto con gli uffici giudiziari” del proprio sito internet, risponde in merito alla determinazione e recupero del Contributo unificato dovuto per l’impugnazione della sentenza penale per i soli interessi civili (Provvedimento 6 novembre 2023).
Il contributo unificato dovuto per il giudizio di impugnazione della sentenza penale per i soli interessi civili, che a mente dell’art. 573, comma1-bis, c.p.p., deve svolgersi dinanzi al giudice civile, non deve essere pagato dalla parte civile ma deve essere prenotato a debito, quindi recuperato, a cura della cancelleria del giudice/della sezione penale secondo i principi fissati dagli artt. 11 e 12 del d.P.R. n. 115 del 2002.