E’ inammissibile, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D. Lgs. n. 472 /1997, il ravvedimento operoso parziale, in quanto la norma pone come condizioni di perfezionamento della fattispecie tanto la regolarizzazione dell’obbligo tributario, quanto il versamento integrale della sanzione, nella prevista misura ridotta, con il pagamento degli interessi legali, salvo il differimento di trenta giorni laddove la liquidazione debba essere eseguita dall’Amministrazione Finanziaria.
Così si è espressa la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, nell’Ordinanza n. 35587 del 20 dicembre 2023.