Con sentenza n. 18854/2023 il Tar del Lazio ha respinto il ricorso di Cassa Forense contro il provvedimento con il quale i Ministeri Vigilanti avevano imposto la riscossione del contributo minimo integrativo 2023.
Tale contribuito in scadenza al 31 dicembre 2023, ha ricordato Cassa Forense, sarà quindi posto in riscossione a partire da martedì 19 dicembre 2023 a mezzo PagoPa.
Cassa Forense ricorda inoltre che:
- sono esonerati dal contributo minimo integrativo, e verseranno il 4% con mod 5/2024, gli Avvocati iscritti alla Cassa per i quali il 2023 è ricompreso nei primi 5 anni di iscrizione all’albo;
- sono tenuti al pagamento della meta’ del contributo minimo integrativo (402,50 euro) gli Avvocati iscritti alla Cassa per i quali il 2023 sia ricompreso fra il 6° e 9° anno e per i quali l’iscrizione all’albo sia avvenuta prima del 35 anno di età;
- sono tenuti al pagamento dell’intero contributo minimo integrativo (805 euro) gli Avvocati iscritti alla Cassa per i quali il 2023 è il 10 anno o superiore di iscrizione cassa;
- sono esonerati dal pagamento del contributo minimo integrativo per tutto il periodo di praticantato i praticanti che risultano iscritti alla Cassa;
- sono esonerati dal pagamento della contribuzione minima integrativa i pensionati di vecchiaia che hanno maturato il trattamento pensionistico nel 2022 dal 2023.