La decisione è in accordo con il principio di tassatività che circoscrive, senza possibilità di deroghe, il perimetro della trascrivibilità delle domande giudiziali.
Le richieste giudiziali di annullamento di atti non negoziali non possono essere trascritte.
È quanto affermato dal tribunale di Roma con il provvedimento n. 9847 dello scorso 25 ottobre, che rigetta il reclamo del ricorrente optando per l’interpretazione restrittiva della trascrivibilità rispetto a una valutazione onnicomprensiva degli atti.