Il delitto di interesse privato del curatore in atti del fallimento è configurabile allorché il curatore, nello svolgimento del suo incarico, mediante il compimento di atti anche formalmente e sostanzialmente legittimi, sfrutti il proprio ufficio con la consapevolezza di realizzare un interesse non ricollegabile in via esclusiva alla finalità propria dell’amministrazione fallimentare, non rilevando, ai fini della consumazione del reato, la realizzazione di un danno per i creditori.
Questo, in estrema sintesi, quanto espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. 5 Penale, con la Sentenza n. 33878 del 4 luglio 2023.