Il Ministero della Giustizia ha chiarito che il contributo unificato dovuto per il giudizio di impugnazione della sentenza penale per i soli interessi civili, che a mente dell’art. 573, comma1bis, c.p.p., deve svolgersi dinanzi al giudice civile, non deve essere pagato dalla parte civile ma deve essere prenotato a debito, quindi recuperato, a cura della cancelleria del giudice/della sezione penale secondo i principi fissati dagli artt. 11 e 12 del d.P.R. n. 115 del 2002.
La risposta è contenuta nel Provvedimento del 6 novembre 2023 del Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione Generale degli Affari Interni.