Con la recente sentenza n. 889/1 del 27 ottobre 2023 la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche si è espressa in tema di di prestazioni mediche di chirurgia estetica, richiamando un consolidato principio della Corte di Cassazione, ha ribadito che l’onere di provare l’esenzione IVA prevista dall’art. 10, comma 1, n. 18 del DPR n. 633/1972 comporta, che il medico, al momento del pagamento della prestazione, richieda al paziente il consenso all’utilizzo della documentazione medica al fine di dimostrare la spettanza dell’esenzione.
L’onere documentale, hanno infatti chiarito giudici della CGT toscana, non può essere assolto in fase contenziosa mediante ordine di esibizione, in quanto, in questo modo, si comprometterebbero le esigenze di riservatezza dei pazienti a vantaggio di un interesse economico che il contribuente poteva e doveva tutelare, con il consenso dei pazienti, in modo autonomo al tempo della fatturazione.