L’esenzione ICI art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 sussiste anche nell’ipotesi in cui il bene sia utilizzato da un altro ente non commerciale, “al primo strumentalmente collegato ed appartenente alla sua stessa struttura”, per lo svolgimento di attività riconosciute meritevoli dalla norma. Non solo, quindi, in caso di utilizzo diretto del bene da parte dell’ente possessore.
Il principio è stato richiamato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia (Sentenza n. 7689/19 del 20 settembre 2023) che, in forza di tale principio, ha riconosciuto al contribuente il diritto all’esenzione, in quanto il bene era stato concesso in comodato gratuito ad altro ente senza scopo di lucro, per lo svolgimento di attività assistenziali con modalità non commerciali.