La società che intende eseguire presso la propria struttura ricettiva/residence alcuni lavori volti ad incrementarne l’efficienza energetica per beneficiare delle agevolazioni fiscali riconosciute al settore turistico e che, in base a quanto riferito dalla stessa, avrà difficoltà ad utilizzare il medesimo in compensazione entro il termine de 31 dicembre 2025, non può compensare il credito d’imposta versando l’Iva non effettivamente dovuta nel corso dell’esercizio 2025 e chiedere successivamente il rimborso della stessa.
Tale espediente, infatti, avrebbe il solo fine di maturare in sede di dichiarazione annuale una eccedenza a credito IVA da chiedere a rimborso, eludendo, con l'”invenzione” di un debito IVA non sussistente, i limiti di utilizzo del credito d’imposta di cui si discute, mutandone “arbitrariamente” la natura da agevolazione ad eccedenza IVA.
Il chiarimento è stato fornito dall’Agenzia Entrate nella Risposta n. 460 del 13 novembre.