Come previsto dall’articolo 2-quinquies del Decreto “Cessioni” (Dl n. 11/2023) i contribuenti che intendevano avvalersi dell’opzione di cessione o sconto in fattura da Superbonus o altri bonus edilizi e che non hanno presentato, entro il termine del 31 marzo 2023, la relativa comunicazione in quanto, a tale data, non risultava ancora concluso il contratto di cessione del credito con uno dei soggetti qualificati, entro il prossimo 30 novembre potranno ricorrere all’istituto della remissione in bonis.
Il contribuente è tenuto a versare un importo pari a 250,00 euro per ciascuna comunicazione di cessione del credito non effettuata nel termine del 31 marzo 2023.
Come chiarito nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 27/E del 7 settembre 2023, qualora il contribuente abbia inviato diverse comunicazioni di cessione del credito oltre il termine del 31 marzo 2023 versando un unico importo di 250 euro, in luogo del versamento di 250 euro per ciascuna comunicazione tardiva, per perfezionare la remissione in bonis potrà provvedere al versamento delle ulteriori somme dovute anche successivamente alla presentazione delle comunicazioni, purché lo stesso avvenga entro la data del 30 novembre 2023.