Con Messaggio n. 3825 del 31 ottobre l’Inps fornisce chiarimenti in merito al nuovo “ammortizzatore sociale unico”, introdotto dal Dl n. 61/2023, a sostegno dei datori di lavoro e lavoratori dipendenti colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023.
Nel Messaggio l’Istituto fornisce istruzioni operative:
- per la consultazione delle domande;
- per la gestione degli esiti;
- per l’invio delle istanze di rettifica;
- per la presentazione delle domande da parte delle Aziende agricole.
Relativamente all’invio delle istanze di rettifica l’Istituto spiega che, a partire dal 6 novembre 2023, se il datore di lavoro volesse rettificare i dati di una domanda già trasmessa e non respinta, deve prima annullare la precedente domanda, inviando un flusso con la medesima “Posizione-contributiva”, “Codice-Fiscale-Lavoratore”, “Competenza” e “Tipologia beneficiario” con l’indicazione di un numero di giorni di sospensione pari a “0”, e poi inviare la nuova domanda con i dati rettificati.
Diversamente, tutte le domande aventi a oggetto la medesima “Posizione-contributiva”, “Codice-Fiscale-Lavoratore”, “Competenza” e “Tipologia beneficiario” di una precedente domanda già inviata saranno oggetto di reiezione con codice C00.1 (Posizione già trasmessa).
Le domande che a parità di “Posizione-contributiva”, “Codice-Fiscale-Lavoratore” e “Competenza” di una precedente richiesta già inviata presentano una “Tipologia beneficiario” diversa, vengono invece considerate e gestite come due domande indipendenti l’una dall’altra. Per cui la seconda viene istruita e liquidata nel rispetto del numero massimo di giorni autorizzabili, sia con riferimento alla mensilità richiesta che ai limiti imposti dai commi 3 e 4 dell’articolo 7 del decreto-legge n. 61/2023.
Sulla base dei dati inviati con il nuovo flusso verranno ricalcolati il numero dei giorni riconosciuti e l’importo del pagamento tenendo conto di quanto eventualmente già pagato con la precedente richiesta.
L’Istituto segnala inoltre che, qualora dal ricalcolo del numero dei giorni riconosciuti, effettuato a seguito della ricezione di un flusso di annullamento o a seguito di un eventuale ulteriore flusso di rettifica, emerga un importo inferiore a quello già erogato, l’importo erogato in eccedenza sarà considerato indebito e l’Istituto avvierà le conseguenti attività di recupero del credito.
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