Tra le misure in materia di lavoro, istruzione e sicurezza del Decreto “Anticipi” (Dl n. 145/2023), l’Art. 18 prevede che sia attribuita, anche per il 2023, un’indennità una tantum pari a 550 euro in favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell’anno 2022, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) o di un trattamento pensionistico.
L’indennità può essere riconosciuta solo una volta al medesimo lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR, ed è erogata dall’Inps nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l’anno 2023.