In materia di previdenza forense, ai fini della determinazione dell’obbligazione contributiva occorre far riferimento al reddito professionale netto e non al reddito imponibile ai fini fiscali, ottenuto sottraendo al reddito complessivo – comprensivo di tutti i redditi posseduti dal contribuente in un periodo d’imposta – eventuali oneri deducibili sostenuti, atteso, peraltro, che tra questi, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. e), TUIR, figurano proprio i contributi versati alla cassa professionale, sicché non è concettualmente ipotizzabile che l’imponibile contributivo consegua alla deduzione dei contributi stessi.
Così si è espressa la Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, nell’Ordinanza n. 24625 del 14 agosto 2023.