Con la Circolare n. 28 del 16 ottobre l’Agenzia delle Entrate fornisce nuovi chiarimenti in merito alle modalità di determinazione della rendita catastale delle centrali eoliche.
In recepimento del consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l’Agenzia considera superate le indicazioni fornite nella Circolare n. 27/E del 2016, secondo cui le torri eoliche sono da annoverare tra le “costruzioni” che rilevano su tale rendita, a prescindere da un esame sul piano esclusivamente fattuale dell’assenza di strumentalità al processo produttivo.
Dunque, fatte salve eventuali peculiarità costruttive specifiche dell’impianto, per le centrali eoliche in esame, deve ritenersi escluso dalla stima catastale tutto il complesso “rotore-navicella-torre”, da considerarsi quindi un unicum impiantistico, funzionale allo specifico processo di produzione di energia.