Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 2 ottobre del Decreto interministeriale del 29 agosto 2023, sono state adeguate le disposizioni del D.I. n. 86985 del 9 gennaio 2015, istitutivo del Fondo Trasporto Pubblico, alla disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui alla Legge n. 234/2021, e successive modificazioni.
Con il Messaggio n. 3548 del 10 ottobre l’Inps chiarisce che, anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre di riferimento, sono ricompresi nelle tutele garantite dal Fondo Trasporto Pubblico e possono presentare al medesimo Fondo, con le modalità telematiche in uso, dalla data di entrata in vigore del decreto di adeguamento, domande di Assegno di integrazione salariale, per le causali ordinarie e straordinarie previste dalla normativa, per periodi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa decorrenti dal 2 ottobre 2023.
Allo stesso modo, sempre a partire dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale del 29 agosto 2023 (ottobre 2023), anche i suddetti datori di lavoro sono tenuti al versamento del contributo ordinario al Fondo Trasporto Pubblico e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), né al relativo obbligo contributivo.