Il soggetto che abbia deciso di sospendere autonomamente i versamenti volontari, per poter legittimamente riprendere i versamenti contributivi deve essere in possesso, nel quinquennio precedente la data di ripresa dei versamenti, dei requisiti di effettiva contribuzione previsti dalla disciplina applicabile in quel momento.
Il principio è stato richiamato dalla Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, nell’Ordinanza n. 25810 del 5 settembre 2023.