E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che individua i lavoratori discontinui dello spettacolo ai fini dell’introduzione dell’indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente, di cui all’art. 2, comma 6, della L. n. 106/2022.
Il provvedimento, in particolare, ha individuato i lavoratori discontinui dello spettacolo nell’ambito delle categorie di soggetti rientranti nel gruppo di cui alla lettera b), dell’art. 2, comma 1, del Dl n. 182/1997, come definite dal decreto interministeriale 15 marzo 2005, quindi i soggetti che prestano la propria attività a tempo determinato al di fuori di quella artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli, appartenenti alle seguenti categorie:
- operatori di cabine di sale cinematografiche;
- impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
- maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
- impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;
- lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film.