In risposta ad un’istanza di consulenza giuridica presentata da una associazione che chiedeva di conoscere il corretto trattamento fiscale ai fini Iva delle somme riconosciute alle farmacie a partire dal 1° marzo 2023, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la remunerazione aggiuntiva, resa definitiva dall’art. 1, comma 532, della Legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022), in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, non è soggetta ad Iva.
Nella Risposta n. 2 del 15 settembre 2023 l’Agenzia Entrate precisa inoltre:
- che la remunerazione aggiuntiva non concorre alla determinazione della spesa farmaceutica convenzionata, ai fini del raggiungimento del limite;
- l’erogazione delle somme della remunerazione aggiuntiva avviene al verificarsi di presupposti predefiniti, non è commisurata al prezzo dei farmaci e non modifica il prezzo al pubblico del farmaco;
- rispetto alla precedente normativa viene introdotto un tetto massimo di spesa, pertanto l’erogazione viene interrotta in caso di esaurimento delle risorse stanziate dalla norma e le eventuali somme erogate in eccesso devono essere recuperate.