Il lavoratore ha diritto ad avere accesso ai propri dati personali, compresi quelli contenuti nella relazione dell’agenzia investigativa incaricata dall’azienda di raccogliere informazioni sul suo conto.
Così si è espresso il Garante Privacy (Provvedimento n. 290 del 6 luglio 2023) confermando il comportamento illecito di un’azienda di servizi di pubblica utilità nel trattamento dei dati di un dipendente, e sanzionandola con una multa di 10mila euro.
L’Autorità, in particolare, era intervenuta in seguito al reclamo di un dipendente che non riusciva ad ottenere completo riscontro alle richieste di accesso ai propri dati personali, avanzate dopo il ricevimento di una contestazione disciplinare nella quale erano contenuti riferimenti ad attività extra lavorative, cui era seguito il licenziamento.
Nel provvedimento pubblicato il Garante Privacy:
- ha stabilito che l’azienda aveva l’obbligo di fornire al lavoratore tutti i dati raccolti con la relazione investigativa, anche quelli che non erano stati trasferiti nella contestazione disciplinare (fotografie, una rilevazione Gps, descrizioni di luoghi, persone e situazioni), in quanto tali informazioni, in ipotesi, avrebbero anche potuto essere utili per l’esercizio del diritto di difesa;
- ha ricordato inoltre che il titolare del trattamento è tenuto a fornire l’accesso ai dati personali dell’interessato in forma completa e aggiornata, indicando anche l’origine dei dati qualora non siano raccolti direttamente dal titolare del trattamento presso l’interessato.