L’Ottava sezione della Corte di giustizia europea, con la sentenza C?453 del 7 settembre 2023 ha dichiarato che la direttiva Iva (2006/112/CE del 28 novembre 2006), nonché il principio di neutralità dell’Iva e il principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che essi esigono che il beneficiario di cessioni di beni disponga direttamente nei confronti dell’amministrazione finanziaria di un diritto al rimborso dell’IVA indebitamente fatturata che egli ha pagato ai suoi fornitori e che questi ultimi hanno versato all’erario, nonché dei relativi interessi, in circostanze in cui, da un lato, senza che possano essergli addebitati una frode, un abuso o una negligenza, egli non può più pretendere tale rimborso da detti fornitori a causa della prescrizione prevista dal diritto nazionale e in cui, dall’altro, vi è una possibilità formale che, successivamente, detti fornitori pretendano dalla stessa amministrazione finanziaria il rimborso dell’eccedenza da essa riscossa, dopo aver rettificato le fatture inizialmente emesse al beneficiario di tali cessioni.
In mancanza di rimborso, entro un termine ragionevole, dell’IVA indebitamente riscossa dall’amministrazione finanziaria, il danno subito a causa dell’indisponibilità dell’importo equivalente a tale IVA indebitamente riscossa deve essere compensato mediante il pagamento di interessi di mora.