Con Determinazione direttoriale del 5 settembre l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunica di aver apportato alcune modifiche alla precedente Determinazione del 22 dicembre 2020 relativa ai termini e alle modalità di presentazione telematica, da parte dei soggetti che effettuano attività di vettoriamento di gas naturale, dei dati riguardanti il prodotto trasportato.
In estrema sintesi viene chiarito che, al fine di identificare il ruolo assunto dagli utenti della distribuzione nella catena del valore del gas naturale fornito ai consumatori finali, anche l’accisa del venditore rientra tra i dati del gas naturale distribuito.
Viene quindi previsto che anche il venditore che fornisce gas naturale al consumatore finale è tenuto a comunicare ai rispettivi distributori il proprio codice di accisa in corso di validità, associato alla relativa autorizzazione fiscale alla vendita.
Le nuove regole, spiegano le Dogane, sono applicabili dalle comunicazioni relative al mese di gennaio 2024.