In caso di mancato pagamento da parte del cliente, l’avvocato non deve richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, salvo ne abbia fatta riserva (art. 29 cdf) espressa riserva ex art. 29 cdf al momento della sottoscrizione dell’accordo.
Detta riserva, inoltre, deve essere espressa e chiara, sicché non sono a tal fine idonee frasi equivoche o generiche.
Così si è espresso il Consiglio Nazionale Forense, nella sentenza n. 11 del 28 febbraio 2023.
L’invio da parte dell’avvocato, come nel caso di specie, di una parcella accompagnata dall’avviso che, in caso di mancato pagamento, il cliente sarebbe andato incontro all’”aggravio di ulteriori costi”, a parere del CNF, non costituisce riserva ex art. 29 cdf, ma si riferisce alle spese di un eventuale recupero giudiziale del credito.