Deve escludersi l’idoneità ai fini tributari, fatta salva una diversa espressa indicazione del legislatore, di qualsiasi procedura che preveda l’utilizzo della firma elettronica “semplice”.
In nessun caso una firma elettronica “semplice” (ossia non qualificata, digitale o avanzata), indipendentemente dal processo di sua formazione, può dirsi idonea a garantire i requisti che i documenti informatici (nativi tali o frutto di copia/dematerializzazione), specie se di natura fiscale, devono possedere sin dal momento della loro formazione.
A chiarirlo l’Agenzia Entrate, con la consulenza giuridica n. 1 del 30 agosto 2023, in tema di sottoscrizione e conservazione delle dichiarazioni fiscali.