La “pace” con il Fisco, per chi la sottoscrive, è vincolante e irrevocabile, non può essere modificata dall’Amministrazione finanziaria né contestata dal contribuente per un successivo ripensamento.
In caso di giudicato formatosi in ordine all’accertamento in sede giudiziale dell’adesione sul valore accertato da parte dei coeredi ex articolo 11, legge n. 880/1986, è precluso il riesame dei medesimi elementi di fatto nei confronti dei coeredi concordatari.
La dichiarazione di questi ultimi di volersi avvalere di una determinata definizione agevolata integra un atto volontario, frutto di una scelta del contribuente, i cui effetti sono previsti dalla legge, sicché, una volta presentata, è irrevocabile e non può essere modificata dall’ufficio, né contestata dal contribuente per un ripensamento successivo, ma solo per errore materiale manifesto e riconoscibile.
Si tratta dei principi statuiti dall’ordinanza della Corte di cassazione n. 21459/2023, in accoglimento del ricorso dell’Amministrazione finanziaria avverso una decisione della Commissione tributaria centrale, sezione di Torino, in una controversia con oggetto un avviso di rettifica dell’imposta di successione risalente all’anno 1986.