La Corte di Cassazione non può mitigare o aggravare la sanzione disciplinare irrogata dal Consiglio Nazionale forense. La determinazione dell’entità della sanzione disciplinare adeguata e proporzionata costituisce, infatti, tipico apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione congrua e immune da vizi logico-giuridici.
Questo, in estrema sintesi, quanto espresso dalle Sezioni Unite di Cassazione, con sentenza n. 20650 del 17 luglio 2023.