Il regime di incompatibilità disciplinato dall’art. 18 lett. d) L. n. 247/2012, che riguarda la limitazione di poter svolgere un’attività professionale in concomitanza con un lavoro dipendente, è posto a tutela dell’interesse pubblico collegato all’inviolabilità del diritto di difesa e subisce eccezione esclusivamente nei casi di strettissima interpretazione nei casi tassativamente previsti dalla Legge Forense.
Il Consiglio Nazionale Forense, nella sentenza n. 4 del 9 febbraio 2023, precisa che tale principio non può intendersi tacitamente abrogato dal D.L. n. 80/2021. Tale decreto, infatti, non rappresenta una deroga generale, anzi, conferma esplicitamente che l’assunzione degli Avvocati alle dipendenze dell’ufficio per il processo “configura causa di incompatibilità con l’esercizio della professione forense e comporta la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica”.
Deve pertanto ritenersi manifestamente infondata la qlc dell’art. 18, lett. d) L. n. 247/2012 anche in relazione all’art. 3 Cost.