Per i lavoratori con qualifica di operaio dei settori dell’industria e dell’artigianato è previsto un periodo di congedo matrimoniale della durata di otto giorni consecutivi con il pagamento di un assegno, a carico dell’Inpa, pari a sette giorni di retribuzione.
L’assegno per congedo matrimoniale viene concesso in occasione del matrimonio civile o concordatario o unione civile, non è cumulabile con eventuali altri trattamenti retributivi o sostitutivi della retribuzione per lo stesso periodo, a eccezione dell’indennità giornaliera di inabilità per infortunio sul lavoro dell’Inail.
Non spetta, invece, ai lavoratori esclusi dall’applicazione delle norme che prevedono il versamento del contributo specifico alla Cassa Unica Assegni Familiari (CUAF).
In caso di lavoratore straniero, si ha diritto all’assegno per congedo matrimoniale se risulta acquisita in Italia sia la residenza, prima della data del matrimonio/unione civile, sia lo stato di coniugato.
Maggiori dettagli nel Messaggio Inps n. 2951 del 14 agosto.