Con la circolare n. 22/E del 28 luglio 2023, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sulle nuove modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo sui contratti pubblici, a seguito delle modifiche introdotte dal nuovo Codice dei contratti pubblici, approvato con il decreto legislativo n. 36/2023.
L’ambito applicativo delle nuove disposizioni riguarda i contratti pubblici regolati dal nuovo Codice, quindi i contratti di appalto, di concessione, di fornitura e di servizi, nonché i contratti di partenariato pubblico-privato.
Le nuove modalità di calcolo dell’imposta di bollo si basano su un sistema a scaglioni crescenti, in proporzione all’importo massimo previsto dal contratto, comprese eventuali opzioni o rinnovi.
I valori dell’imposta di bollo sono i seguenti:
- 40 euro, per i contratti di importo maggiore o uguale a 40mila e inferiore a 150mila euro
- 120 euro, per i contratti di importo maggiore o uguale a 150mila e inferiore a 1 milione di euro
- 250 euro, per i contratti di importo maggiore o uguale a 1 milione e inferiore a 5 milioni di euro
- 500 euro, per i contratti di importo maggiore o uguale 5 milioni e inferiore a 25 milioni di euro
- 1000 euro, per i contratti di importo maggiore o uguale a 25 milioni di euro.
I contratti di importo inferiore a 40mila euro sono esenti dall’imposta di bollo.
L’imposta di bollo è dovuta dall’aggiudicatario del contratto. Tuttavia, in caso di appalti di lavori pubblici, l’imposta di bollo è dovuta dal concorrente che ha presentato l’offerta ammessa e non ancora decaduta.
L’imposta di bollo deve essere versata entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto. Il versamento può essere effettuato con le modalità telematiche previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 giugno 2023.
In caso di tardivo versamento dell’imposta di bollo, è dovuta una sanzione pari al 30% dell’imposta dovuta.
Le nuove modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo sui contratti pubblici sono in vigore dal 1° luglio 2023.