I termini processuali relativi alla giustizia ordinaria e amministrativa sono sospesi dal 1° al 31 agosto di ogni anno. La sospensione feriale è prevista dall’articolo 1 della legge 742/1969.
La pausa si applica a tutte le fasi del processo, incluse la notifica degli atti, la presentazione di ricorsi e memorie, e la fissazione delle udienze.
I termini sospesi riprendono a decorrere dal 1° settembre. Tuttavia, nel caso in cui il termine iniziale coincide con un giorno compreso tra il 1° e il 31 agosto, questo comincerà a decorrere solo dal 1° settembre.
Ad esempio, un avviso di accertamento notificato il 6 agosto, il termine di 60 giorni entro il quale è consentito proporre l’impugnativa avverso l’atto decorre comunque dal prossimo 1° settembre e, dunque, scadrà il 28 ottobre (che slitta al 30 in quanto cade di sabato). Nel diverso caso di notifica avvenuta l’8 luglio, il termine di 60 giorni per proporre ricorso si calcola così: 23 giorni dal 9 al 31 luglio, stop feriale dal 1° al 31 agosto, 37 giorni dal 1° settembre al 7 ottobre.
La sospensione feriale non si applica agli adempimenti previsti dalla disciplina tributaria, quali i termini di versamento delle imposte e quelli di notifica degli atti impositivi.
Per i contribuenti residenti, domiciliati o con sede nei territori indicati nell’allegato 1 al decreto “Alluvioni” (Dl n. 61/2023), i termini processuali sono sospesi dal 1° maggio al 31 luglio. La sospensione vale anche nel caso in cui un difensore abbia le stesse peculiarità, a patto che l’incarico gli sia stato affidato prima della data di inizio delle inondazioni.
Le udienze fissate tra il 1° maggio e il 31 luglio sono rinviate a data successiva su istanza, presentata in qualunque forma, del soggetto che matura il diritto alla sospensione.