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Costituzione di una start up innovativa mediante conferimento di un brevetto

Data di pubblicazione: 27 Luglio 2023

Ai sensi della normativa di riferimento (DL 179/2012, art. 25, comma 2) una startup innovativa è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, che rispetti i seguenti requisiti oggettivi:

  •  è un’impresa nuova o costituita da non più di 5 anni
  •  ha residenza in Italia, o in un altro Paese dello Spazio Economico Europeo ma con sede produttiva o filiale in Italia
  •  ha fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro
  •  non è quotata in un mercato regolamentato o in una piattaforma multilaterale di negoziazione
  •  non distribuisce e non ha distribuito utili
  •  ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un prodotto o servizio ad alto valore tecnologico
  •  non è risultato di fusione, scissione o cessione di ramo d’azienda

Infine, una startup è innovativa se rispetta almeno 1 dei seguenti 3 requisiti soggettivi:

1.      sostiene spese in R&S pari ad almeno il 15% del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione;

2.      impiega personale altamente qualificato (almeno 1/3 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno 2/3 con laurea magistrale);

3.      è titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o titolare di un software registrato.

In particolare, nel caso in cui il requisito soggettivo fosse rispettato mediante la dotazione di un brevetto (o un software registrato) precedentemente intestato ad uno dei soci fondatori, si potrebbero configurare diverse soluzioni:

  • costituire una “normale” società a responsabilità limitata, farsi intestare il brevetto e poi, a quel punto, chiedere l’iscrizione nella sezione speciale delle start up innovative;
  • costituire la start up innovativa (Srl) a mezzo di conferimento del brevetto. In questo caso la società potrà essere direttamente iscritta nella sezione speciale delle start up innovative, ma sarà necessaria una perizia giurata dove si quantifica il valore del brevetto ai fini del conferimento;
  • chiedere all’Agenzia Entrate, quando la società non è ancora costituita, il rilascio del codice fiscale per costituenda società. Con il codice fiscale si potrà chiedere all’ufficio brevetti la reintestazione del brevetto stesso. Al momento della costituzione della società si potrà chiedere l’iscrizione nella sezione speciale delle start up innovative, allegando come prova del requisito la richiesta di reintestazione fatta all’ufficio brevetti.

Segnaliamo di prestare molta attenzione al fatto che la Start up non deve risultare costituita a seguito di una fusione, scissione, cessione (o conferimento) di azienda o di ramo d’azienda.

Studio Mario Rossi e Associati

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