Con due sentenze pubblicate il 21 luglio 2023 (n. 21874 e n. 21876) la Corte di Cassazione ha deciso, per la prima volta, procedimenti di rinvio pregiudiziale previsti dall’art. 363-bis del codice di procedura civile.
Il rinvio pregiudiziale è un istituto nuovo del processo civile, introdotto dalla riforma Cartabia, che consente al giudice di merito che si trovi di fronte ad una questione di diritto nuova e complessa, di interpellare la Corte di Cassazione al fine di ottenere un intervento chiarificatore dal giudice di legittimità, il cui compito istituzionale è assicurare l’uniforme interpretazione della legge.
Il giudice del merito della Corte d’appello di Napoli, nel corso di un procedimento di equa riparazione per la durata irragionevole del processo, ha chiesto alla Corte di Cassazione, ai sensi della “legge Pinto”, se il sistema dei rimedi preventivi ai fini dell’ammissibilità delle domande di equa riparazione per la durata non ragionevole dei processi operi anche nei giudizi civili che si svolgono dinanzi al giudice di pace.
La Cassazione ha affermato il principio secondo il quale “perché sia ammissibile la domanda di equa riparazione per i processi civili che si svolgono davanti al giudice di pace, sussiste per la parte l’onere di esperire il rimedio preventivo della proposizione dell’istanza di decisione a seguito di trattazione orale, a norma dell’art. 281- sexies del codice di procedura civile. Ciò perché tale istanza non è incompatibile strutturalmente con il rito davanti al giudice di pace e riveste comunque funzione acceleratoria in riferimento alle modalità di discussione della causa, redazione della sentenza e pubblicazione della stessa”.