Il “regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità” previsto dall’art. 27, commi 1 e 2, Dl n. 98/2011, è volto a favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani e di coloro che hanno perso il lavoro.
Per queste imprese la norma introduce una disciplina fiscale agevolata subordinata alla dimostrazione:
- di non aver esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- che l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, i giudici della Corte di Giustizia Tributaria di Napoli hanno respinto l’appello di una contribuente, la cui partecipazione come socio lavoratore ad una società cooperativa concretizza entrambe le ipotesi di esclusione dal regime fiscale agevolato.