Tra le polizze assicurative aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi che danno diritto alla detrazione sono comprese anche le fattispecie contrattuali a garanzia del fabbricato stipulate dal condominio, relativamente alla quota di premio riferita alla singola unità immobiliare residenziale e alle relative pertinenze.
Se nel condominio sono presenti anche unità diverse da quelle residenziali, la detrazione spetta solo sui premi riferiti alle unità immobiliari residenziali e alle relative pertinenze.
La quota di premio relativa a ciascun condomino è certificata dall’amministratore del condominio. In alternativa, il condomino dovrà essere in possesso della copia della polizza e della documentazione da cui si evinca la quota di premio riferita alla propria unità immobiliare effettivamente pagata (cfr circolare Agenzia delle entrate n. 14/2023).