L’applicazione del regime agevolativo per i lavoratori che, a norma dell’art. 2 T.U.I.R., trasferiscono la propria residenza nel territorio dello Stato (lavoratori “impatriati”), è subordinata ad una manifestazione di volontà, che deve avvenire nelle modalità definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Il principio è stato espresso dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, con la Sentenza n. 1474 del 21 aprile 2023.
Il mancato esercizio dell’opzione nelle forme prescritte dalla normativa di riferimento, ha precisato la Corte, equivale ad una manifestazione di volontà irretrattabile di non avvalersi del regime agevolativo.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra i giudici della Cgt della Lombardia hanno negato il diritto al rimborso delle maggiori somme versate a titolo di Irpef da un contribuente per omesso esercizio dell’opzione.