Via libera da Camera e Senato al decreto correttivo alla riforma dello Sport rubricato “disposizioni integrative e correttive dei Dlgs 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40”. Il 12 luglio le Commissioni VII e XI congiunte della Camera, avevano espresso parere favorevole con condizioni . Il 13 luglio, si sono espresse con parere favorevole con osservazioni anche le Commissioni riunite VII e X del Senato . Il provvedimento , con quelle che saranno le ulteriori migliorie apportate dal Dicastero per lo Sport e i Giovani, ritornerà in Consiglio dei Ministri per la sua approvazione definitiva e la successiva pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Quali le novità del nuovo provvedimento? Di seguito ne illustreremo i contorni.
Adeguamento statutario – La mancata conformità dello statuto ai criteri previsti, per le società e associazioni sportive dilettantistiche, dall’articolo 7, comma 1, del Dlgs 28 febbraio 2021, n. 36, rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d’ufficio dallo stesso. Gli statuti dovranno essere uniformati alle disposizioni rilevanti entro il 31 dicembre 2023.
Sedi associazioni – Le sedi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche in cui si svolgono le relative attività statutarie sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n 1444 del 2 aprile 1968 indipendentemente dalla destinazione urbanistica, in analogia alla norma prevista per gli enti del terzo settore (articolo 71, comma 1, del Dlgs 3 luglio 2017, n. 117), in modo da consentire lo svolgimento delle attività istituzionali presso la propria sede, indipendentemente dalla destinazione urbanistica dei locali stessi; naturalmente tali attività sono esclusivamente di tipo istituzionale e non hanno carattere produttivo.
Limiti esercizio attività secondarie e strumentali – Il mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei criteri di cui al comma 1 dell’articolo 9, del Dlgs 28 febbraio 2021, n. 36, relativi ai limiti all’esercizio di attività secondarie e strumentali diverse da quella principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, comporta la cancellazione d’ufficio dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
Nozione di lavoratore sportivo – Chiarita, anche la nozione di lavoratore sportivo qualificando tale l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, che esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo, a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo. Nella nozione rientra anche chi svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie gestionale. La norma (articolo 1, comma 16, lettera a), c, del nuovo correttivo) poi, esclude da tale nozione i soggetti che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e che prevede l’iscrizione in un apposito albo del relativo ordine professionale.
Durata prestazione – Innalzata da diciotto a ventiquattro ore la soglia oraria settimanale, relativa alla durata delle prestazioni oggetto del contratto, entro la quale, nell’area del dilettantismo, in presenza degli ulteriori requisiti recati dall’articolo 28, comma 2, del Dlgs 28 febbraio 2021, n. 36 il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.
Registro delle attività sportive dilettantistiche e tenuta libro unico del lavoro – Possibilità di adempiere alla tenuta del libro unico del lavoro in via telematica mediante il Registro delle attività sportive dilettantistiche.
Autocertificazione per spese volontario – Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l’importo di 150 euro mensili (che non concorrono a formare il reddito del percipiente) e l’organo sociale competente deve deliberare sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
Responsabile della protezione dei minori – La nomina del responsabile della protezione dei minori è comunicata all’ente affiliante di appartenenza in sede di affiliazione e successiva riaffiliazione.Compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo – I compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo non concorrono, per l’intero, alla determinazione della base imponibile, di cui agli articoli 10 e 11 del Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446, chiarendosi quindi che i compensi delle co-co-co continuano a non rilevare per l’intero ai fini IRAP. Tale esenzione opera nel limite massimo di 85.000 euro di compensi.
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, i soggetti che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale – Nell’ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.
Apprendistato – Fissato in 14 anni di età il limite minimo per l’apprendistato (articolo 43, comma 2, del Dlgs 15 giugno 2015 n. 81 e art. 3 della legge 17 ottobre 1967, n. 977).
Ruolo notaio – Il notaio che ha redatto l’atto costitutivo e lo statuto di una associazione o il verbale della assemblea straordinaria di una associazione sportiva dilettantistica già costituita quale associazione non riconosciuta, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell’ente , deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso la Federazione sportiva nazionale, la Disciplina sportiva associata o l’Ente di promozione sportiva affiliante indicato nell’atto ai fini dell’ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi. L’organismo affiliante provvede a inviare l’atto al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche richiedendo l’iscrizione dell’ente come associazione sportiva con personalità giuridica. In caso di richiesta di riconoscimento da parte di associazione già iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, il notaio, verificata la documentazione, richiede direttamente l’inserimento dell’associazione tra quelle dotate di personalità giuridica.
Vi segnaliamo gli ultimi documenti pubblicati sul tema della riforma del lavoro sportivo:
- Pacchetto Enti sportivi dilettantistici: check list e documenti aggiornati al D.Lgs 28 febbraio 2021 n. 36
- Formulario delle Associazioni sportive dilettantistiche
- Check-list RIFORMA DELLO SPORT DAL 1 LUGLIO 2023: adempimenti per i lavoratori sportivi
- LA RIFORMA DELLO SPORT: adeguamento statuti e nuove regole per i lavoratori del settore
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