Con Sentenza n. 35, depositata il 4 luglio, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 299, primo comma, del Codice Civile, nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell’adottante a quello dell’adottato maggiore d’età, se entrambi nel manifestare il consenso all’adozione si sono espressi a favore di tale effetto.
Dunque, l’adottato maggiorenne può “aggiungere” invece di “anteporre” il cognome dell’adottante al proprio:
- quando ciò serva a tutelare il suo diritto all’identità personale;
- quando anche l’adottante sia favorevole a tale ordine dei cognomi.