Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 40/E del 7 luglio 2023, in risposta ad una richiesta di consulenza giuridica.
Ai fini dell’applicazione della predetta aliquota Iva ridotta del 4%, i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, abilitati alla guida, non devono disporre della copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciata dalla commissione pubblica deputata all’accertamento di tali condizioni che indichi la natura motoria della disabilità, qualora la patente contenga l’indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre.
L’Agenzia chiarisce inoltre che, al fine di beneficiare della riduzione d’imposta, il soggetto interessato può anche produrre il “foglio rosa” con l’indicazione degli adattamenti alla guida al veicolo, oltre all’atto notorio o la dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore non si è fruito della stessa agevolazione, fermo restando che il beneficio della riduzione dell’aliquota decade qualora l’invalido non abbia conseguito la patente di guida delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data dell’acquisto del veicolo.