Con la Risposta n. 372 del 7 luglio 2023 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti per il perfezionamento dell’adesione alla “rottamazione-quater”.
Nell’interpello, in particolare, viene chiesto se sia possibile utilizzare il credito Iva in compensazione “orizzontale” (art. 17, comma 1, Dl n. 241/1997) per il pagamento di tutti i debiti che risultano dall’adesione alla definizione agevolata.
Inoltre, in caso di risposta negativa, viene chiesto se sia possibile:
- utilizzare il credito IVA in compensazione per il pagamento quantomeno dei debiti IVA oggetto di definizione agevolata, pagando poi separatamente i debiti residui ratealmente;
- compensare importi fino a 1.500 euro con i crediti commerciali non prescritti, certi, liquidi, esigibili e certificati, maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della Pubblica amministrazione.
L’Agenzia chiarisce che il comma 242 dell’articolo 1 della legge n. 197 del 2022, stabilisce che “Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:
a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall’agente della riscossione nella comunicazione di cui al comma 241;
b) mediante moduli di pagamento precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 241;
c) presso gli sportelli dell’agente della riscossione”.
Per il perfezionamento della definizione agevolata, dunque, il pagamento deve essere effettuato esclusivamente con le sopra citate modalità, che non contemplano il versamento e la compensazione tramite modello F24.
Clicca qui per leggere il testo completo della Risposta dell’Agenzia Entrate.