Con Risposta n. 369 del 4 luglio 2023 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, in linea generale, la vendita di beni sottoposti a sequestro preventivo è operazione alla cui documentazione provvede l’amministratore giudiziario degli stessi, il quale cura anche il versamento dell’Iva, se dovuta.
Tuttavia, nell’ipotesi in cui la vendita sia delegata a soggetti terzi (nel caso di specie, un istituto di vendite giudiziarie), l’obbligo di documentare l’operazione di cessione spetta al delegato, il quale agisce per conto del soggetto sottoposto alla procedura.
Solo in caso di inerzia dell’istituto o dell’amministratore giudiziario, l’acquirente dei beni, ove a sua volta soggetto passivo d’imposta, dovrà procedere a regolarizzare l’operazione in base all’articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 onde evitare la relativa sanzione, «pari al cento per cento dell’imposta, con un minimo di euro 250».