Con la Sentenza n. 255 del 15 dicembre 2022 il Consiglio Nazionale Forense ha chiarito che l’avvocato ha l’obbligo di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione dal codice deontologico.
In questo caso, infatti, non trova infatti applicazione l’art. 22 D.P.R. n. 633/1972 o “Testo Unico Iva”, che, nell’escludere l’obbligatorietà dall’emissione della fattura laddove quest’ultima non sia stata richiesta dal cliente, si riferisce ad operazioni relative al “Commercio al minuto” tra le quali non è annoverata l’opera professionale prestata dall’avvocato, per il quale, invece, l’obbligo di fatturazione discende dall’art. 21 del succitato D.p.r. e va assolto all’atto del pagamento del corrispettivo – quando, cioè, la sua prestazione professionale si considera “effettuata” (ex art. 6 del T.U. cit.).