In tema di amministrazione straordinaria, il contraente “in bonis” può ottenere l’ammissione al passivo del credito derivante dalle prestazioni rese, anteriormente alla dichiarazione dello stato di insolvenza della società, in adempimento di un contratto ad esecuzione continuata o periodica opponibile alla procedura in quanto munito di data certa, quand’anche fatto oggetto di susseguente scioglimento ad opera del commissario.
Il principio è stato espresso dalla Corte di Cassazione, I Sezione Civile, con l’Ordinanza n. 9166 del 3 aprile 2023.