Con risposta fornita sulla rivista telematica FiscoOggi l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al bonus casa under 36 e all’utilizzo del credito Iva.
Per gli acquisti soggetti a Iva, ricordano le Entrate, è riconosciuto ai giovani acquirenti in possesso di determinati requisiti, oltre all’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva pagata al venditore, ai sensi dell’art. 64, comma 7, Dl n. 73/2021.
Tale credito può essere usufruito:
- in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto agevolato;
- in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute su atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
- in compensazione tramite modello F24, nel quale va indicato il codice tributo “6928”.
In ogni caso, il credito d’imposta non può essere chiesto a rimborso.