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Accertamento sanitario e medico-legale dipendenti pubblici: le richieste si fanno online

Data di pubblicazione: 08 Giugno 2023

Ai sensi del Dl n. 73/2022, dal 1° giugno 2023 sono state soppresse le Commissioni mediche di verifica operanti nell’ambito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e le funzioni svolte dalle commissioni sono state trasferite all’Inps.
Di conseguenza, dalla stessa data, è stata resa operativa dall’Istituto la nuova procedura di presentazione telematica delle domande di accertamento sanitario di idoneità, inidoneità e inabilità lavorativa, comprese quelle relative agli accertamenti sanitari nei confronti dei familiari superstiti aventi titolo alla pensione indiretta o di reversibilità, e quelle per la concessione dell’equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per infermità contratte per causa di servizio in favore del personale della Polizia locale.

Devono essere presentate, sempre online, anche le richieste di accertamento medico-legale nei confronti di:

  • cittadini che hanno diritto ai benefici in materia di pensioni di guerra (dirette, indirette, di reversibilità, Assegni accessori);
  • familiari superstiti che hanno titolo al trattamento di reversibilità dell’Assegno vitalizio concesso agli ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ;
  • familiari superstiti che hanno titolo al trattamento di reversibilità dell’Assegno di benemerenza concesso ai perseguitati politici antifascisti e razziali;
  • familiari superstiti che hanno diritto al trattamento di reversibilità degli Assegni annessi alle decorazioni al valore militare.

Le richieste devono essere presentate all’Inps dagli Enti, dalle Amministrazioni pubbliche e dai datori di lavoro il cui personale ha optato per il mantenimento dell’iscrizione alla Gestione esclusiva o al Fondo Quiescenza Poste, esclusivamente in modalità telematica, accedendo all’apposito Servizio online, previa richiesta di abilitazione tramite la compilazione e sottoscrizione del modulo AA14, che deve essere successivamente inviato alla struttura Inps competente tramite la posta elettronica certificata (PEC) dell’ente datore di lavoro.

Leggi il Messaggio Inps n. 2064 del 1 giugno.

Fonte: https://www.inps.it

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