Un atto può beneficiare dell’esenzione dall’imposta di registro quando si connota come “atto di liberalità” e non semplicemente come atto a titolo gratuito. Un atto di liberalità, infatti, è per definizione un atto compiuto unilateralmente, disinteressatamente e spontaneamente, per spirito di liberalità, da un soggetto a beneficio di un altro.
Secondo la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana (sentenza n. 366/1 del 18 aprile 2023), per configurarsi tale fattispecie, è necessario che una parte effettui l’arricchimento dell’altra, senza che ciò corrisponda anche all’eventuale adempimento di una obbligazione.