Tra le novità introdotte durante l’iter di conversione del Dl n. 34/2023 (Decreto “bollette”) c’è l’Art. 17-bis (Disposizioni in materia di definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali) che consente agli enti territoriali che provvedono direttamente alla riscossione delle proprie entrate o che hanno assegnato il servizio a terzi, di applicare alcuni istituti di “tregua fiscale” introdotti dalla legge di bilancio 2023, ossia:
- lo “stralcio” automatico delle cartelle di valore fino a 1.000 euro;
- la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione (rottamazione-quater).
Per aderire, gli enti territoriali dovranno emanare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto “Bollette”, un provvedimento con cui stabiliscono:
- il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza;
le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata; - i termini per la presentazione dell’istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza stessa, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
- il termine entro il quale l’ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.