Il diniego dell’accesso alla voluntary disclosure è considerato legittimo quando la richiesta presentata contiene elementi di inammissibilità legati alla mancanza di completezza e veridicità.
Sulla base di questo principio la Corte di giustizia di secondo grado dell’Emilia-Romagna, con la Sentenza n. 325/4 del 2 marzo 2023, ha ribaltato la decisione di primo grado e ha accolto l’appello dell’ufficio.
La vicenda oggetto della sentenza ha riguardato il caso di una contribuente che non ha adempiuto all’obbligo di legge che richiede la presentazione di una richiesta completa e veritiera, includendo quindi tutti gli investimenti e le attività finanziarie estere detenute durante gli anni di imposta coinvolti nel procedimento, costituite o detenute all’estero.