Sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio è stato pubblicato il Decreto 21 marzo 2023 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che stabilisce le modalità di attuazione dell’incentivo previsto dalla Legge di bilancio 2023 (art. 1, comma 286 Legge n. 197/2022) in favore dei lavoratori dipendenti che, pur avendo maturato i requisiti minimi, decidano di non accedere al trattamento di pensione anticipata flessibile (Quota 103) optando, invece, per la prosecuzione dell’attività lavorativa.
A seguito dell’esercizio della facoltà di rinuncia, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore a partire dalla prima decorrenza utile per il trattamento di pensione anticipata flessibile. Se la facoltà di rinuncia è esercitata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile per predetto pensionamento, l’obbligo di versamento contributivo viene meno dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facoltà stessa.
Tutti i passaggi della procedura relativa al nuovo incentivo al posticipo del pensionamento sono elencati all’art. 2 del Decreto.